Normative di Riferimento per i D.P.I.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008,
N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 22. (Obblighi dei progettisti)
- I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)
- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 74. (Definizioni)
- Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- Non costituiscono DPI:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 76. (Requisiti dei DPI)
- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
- I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
CERTIFICAZIONE CE
Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell’allegato II del decreto stesso. E’ prevista l’apposizione del marchio CE sul DPI. I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.
CATEGORIE (art. 4 D. Lvo 475) | SISTEMI DI CERTIFICAZIONE | |
1a. Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità. | (art. 5, 7, 8, 9, E 10 D. Lvo 475) Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervnto di organismi di controllo). | |
2a. DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie. | Autocertificazione. | |
3a. DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi o a carattere permanente. | Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato. |
Certificazioni