I DPI devono essere dotati di marcatura CE apposta sul prodotto dal suo fabbricante o da chi lo immette sul mercato europeo. Il marchio CE è la certificazione europea che garantisce che il DPI possiede tutti i requisiti indispensabili descritti nel REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008.
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, ogni categoria ha delle specifiche da rispettare, come descritto nel REGOLAMENTO (UE) n. 425 del 9 marzo 2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Ma vediamole bene nel dettaglio:
Per i DPI appartenenti alla CATEGORIA I è sufficiente una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (autocertificazione) da parte del fornitore in cui attesta che gli esemplari di DPI da lui immessi nel mercato sono conformi alle disposizioni della direttiva. Il fabbricante deve marcare ogni singolo DPI con il marchio CE e deve redigere una dichiarazione di conformità UE, tenendola a disposizione alle autorità nazionali per dieci anni dalla data di emissione sul mercato del DPI.
Per la CATEGORIA II e CATEGORIA III è necessario eseguire un procedimento di valutazione articolato in due fasi:
I DPI di CATEGORIA III vengono inoltre sottoposti a controlli periodici effettuati da parte del gruppo incaricato dell’audit composto da almeno un membro che conosca i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili e con esperienza di valutazione nel settore dei DPI.
Il gruppo incaricato dell’audit svolge controlli periodici, almeno una volta l’anno e non necessariamente con precedente avviso. Nello specifico, tale gruppo esamina la documentazione tecnica del DPI e può decidere di svolgere o far svolgere esami o prove sul DPI per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato è poi tenuto a trasmettere al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate, anche una relazione sulle prove. Altro compito dell’organismo notificato è quello di informare anche gli altri organi notificati riguardo l’esito delle relazioni effettuate.
Le certificazioni vengono automaticamente rinnovate quando l’organismo notificato approva il sistema di qualità del DPI. In tal caso il DPI si può continuare ad usare. In caso in cui il controllo abbia esito negativo invece, il DPI deve essere eliminato, modificato o sostituito.
ATTENZIONE: come per tutte le marcature CE, la certificazione CE è un’integrazione e non rappresenta MAI la marcatura CE.
Categoria | DPI | Certificazione |
---|---|---|
I | Proteggono da rischi di danni fisici di lieve entità | Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore |
II | DPI che non rientrano nelle altre due categorie | Conformità CE e attestato di certificazione CE rilasciato dall’organo notificante |
III | Progettazione complessa, salvaguardia da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente | Certificati come sopra, sottoposti a sistemi di controllo della produzione da organo competente |
La marcatura generale CE deve essere:
La marcatura CE può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e sicurezza del dispositivo, o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo. In tal caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al DPI.
ATTENZIONE: non confondiamo il marchio CE (Comunità Europea) con il marchio CE (China Export), in cui le lettere sono più ravvicinate.
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