Indumenti di protezione Categoria II

In base a quanto scritto nel Decreto Legge 475/92 e successive modifiche, fanno parte degli indumenti di Categoria II tutti i dispositivi che aiutano a proteggere dai rischi medi che non rientrano nella Categoria I e III (alcuni esempi sono l’abbigliamento antiacido, l’abbigliamento antimpigliamento, l’abbigliamento ad alta visibilità).
Questi dispositivi di protezione individuale devono avere specifiche caratteristiche quali:

  • Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello;
  • Marcatura di DPI e relativo imballaggio con il marchio CE;
  • Rilascio di attestato di certificazione CE rilasciata da un organismo di controllo.
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Quali sono gli Indumenti di Categoria II?

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