In base al Decreto legislativo 475/92, i DPI sono classificati in tre grandi gruppi in base ai rischi presenti nelle diverse tipologie di lavoro.
Nello specifico, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appartengono alla Categoria I quando proteggono da rischi fisici di lieve entità, che non causano lesioni irreversibili. Questi DPI salvaguardano, quindi, da lesioni superficiali provocate da:
I DPI che rientrano nella Categoria I sono progettati in modo che chi li indossa possa valutarne l’efficacia. Un’altra caratteristica importante, definita nel Decreto legislativo 475 del 4 dicembre 1992, è che ogni indumento o dispositivo appartenente a questa categoria, deve avere una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, e il marchio CE deve essere posizionato sul DPI e sul relativo imballaggio.
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