Indumenti di protezione Categoria I

In base al Decreto legislativo 475/92, i DPI sono classificati in tre grandi gruppi in base ai rischi presenti nelle diverse tipologie di lavoro.

Nello specifico, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appartengono alla Categoria I quando proteggono da rischi fisici di lieve entità, che non causano lesioni irreversibili. Questi DPI salvaguardano, quindi, da lesioni superficiali provocate da:

  • Strumenti meccanici;
  • Prodotti per la pulizia o contatto prolungato con l’acqua;
  • Urto o contatto con oggetti caldi, che espongono ad una temperatura non superiore ai 50°;
  • Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
  • Urti lievi e vibrazioni che potrebbero provocare lesioni permanenti a organi vitali;
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (da non confondere con le lesioni derivate dall’osservazione del sole).

I DPI che rientrano nella Categoria I sono progettati in modo che chi li indossa possa valutarne l’efficacia. Un’altra caratteristica importante, definita nel Decreto legislativo 475 del 4 dicembre 1992, è che ogni indumento o dispositivo appartenente a questa categoria, deve avere una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, e il marchio CE deve essere posizionato sul DPI e sul relativo imballaggio.

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